19 Marzo 2024
visibility
percorso: Home

Intervista Neda Betti Nova Radio

STATUTO associazione
NUOVO STATUTO, aggiornato secondo la Legge del Terzo Settore D.L.3 luglio 2017,n.117
25-10-2020 17:41 - News Generiche
STATUTO


ART.1

E’ costituita un’ associazione avente la seguente denominazione:

“NUOVA AURORA, associazione di familiari e non, per la salute mentale- APS.



ART.2

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, presso la Presidente Francesca Soldaini, in Via della Grillaia,n.1 -50124 Firenze

mail: nuovaaurora92@gmail.com.



ART.3

Possono aderire all’Associazione persone fisiche ed enti che, pur essendo diversamente caratterizzati dal punto di vista politico, culturale e religioso, condividono l’impegno nell’essere in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, a favore della Salute mentale.

ART.4

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività anche a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, nell’ambito di prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Le finalità che l’Associazione si propone di perseguire mediante le sue attività sono:

a)cercare di superare le sofferenze dei singoli, tramite l’autoaiuto, su cui fonda la propria identità e non solamente delegando a tecnici la responsabilità della malattia,

b) favorire la presa di coscienza collettiva ed il diffondersi dell’impegno e della cultura nel campo specifico delle malattie psichiatriche

c)riunire genitori, parenti, tutori, utenti e sostenitori per alleviare il disagio psichico e coordinare le attività;

d)promuovere il miglioramento della qualità della vita dei sofferenti psichici;

e)stimolare attivamente gli enti pubblici perché le norme di legge riguardanti la tutela della Salute mentale trovino concreta e piena applicazione e si realizzino le strutture previste dalla normativa vigente;

f)promuovere il riconoscimento della specificità del disturbo psichico e conseguentemente il diritto del paziente ad essere tutelato nella sua

particolare identità.

g)favorire la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi precedenti nelle forme più idonee (seminari di studio, dibattiti pubblici, pubblicazioni varie ed altro);

h)promuovere la conoscenza e la solidarietà tra i familiari dei pazienti psichiatrici, collaborando con il personale degli enti pubblici e partecipando ad incontri di informazione e di educazione per le famiglie;

i)promuovere il diritto del paziente psichico ad un’esistenza qualitativamente dignitosa, con risposte sociali diversificate ed adeguate alla gravità del disturbo;

l)promuovere ogni occasione di incontro e di confronto, nonché di occupazione mirata e costruttiva del tempo libero.



L’Associazione si riserva di ricorrere a figure professionali per il raggiungimento degli scopi statutari.



L’Associazione può esercitare, a norma dell’art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività commerciali secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Nello svolgimento delle attività associative, l’Associazione dovrà attenersi alle modalità contenute nelle norme di legge in materia.



ART.5

Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dall’Organo di amministrazione (Consiglio direttivo ) e che verseranno all’atto di ammissione la quota di associazione stabilita dallo stesso. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.







ART.6

L’ appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti, senza retribuzione alcuna, al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze previste dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.



ART.7

La qualità dell’associato si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità sancite dall’Assemblea dei soci.



ART.8

Gli associati si dividono in ordinari ed onorari. Possono essere associati ordinari : familiari, tutori, utenti e tutti coloro che condividono gli scopi dell’Associazione. L’Associazione si riserva di scrivere nell’albo degli associati onorari le persone fisiche e/o giuridiche e/o gli enti che abbiano dimostrato una particolare sensibilità alle problematiche dell’associazione.

Gli associati onorari, in considerazione delle benemerenze per le quali si sono distinti, non sono tenuti al pagamento della quota associativa.



ART.9

La durata dell’Associazione è illimitata. L’esercizio finanziario decorre da 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Dal bilancio dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e dovrà essere approvato dall’assemblea degli associati secondo le modalità previste nel prosieguo del presente Statuto.



ART.10

Il patrimonio dell’Associazione, utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono così costituite :

a) dalle quote associative

b) dall’utile derivante dall’ organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse

c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito o da enti in genere anche internazionali

d) da attività strumentali secondarie ai sensi dell’art.6 Codice del Terzo settore

e) da rimborsi derivanti da convenzioni

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo associativo.



L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.





ART.11

Sono organi dell’associazione:

l’Assemblea

l’Organo di amministrazione (Consiglio direttivo)

il Presidente



ART.12

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ogni associato può rappresentare fino ad un massimo di cinque associati.

L’assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente, almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, per posta ordinaria o elettronica, per l’approvazione del bilancio consuntivo, per presentare il bilancio preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche associative.

Viene convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per tutto quant’altro a lei demandato per posta ordinaria o elettronica, su richiesta scritta di oltre un terzo degli associati ordinari e tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati

- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.





ART.13

Hanno diritto di voto nell’assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua e i soci onorari.



ART.14

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza dal /dai vicepresidenti, in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente nomina un segretario e se lo ritiene due scrutatori.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all’assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.



ART.15

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano a maggioranza di voti anche per l’approvazione del bilancio, con le maggioranze previste dall’articolo 21 del codice civile.







ART.16

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a sette membri eletti dall’assemblea i quali durano in carica per un triennio.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio direttivo chiama il primo tra i primi non eletti.



ART.17

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, uno o più vicepresidenti e un segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.



ART.18

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all’ammontare della quota associativa.

Per la validità delle deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal/dai vicepresidenti, in assenza di entrambi da un socio indicato precedentemente dall’assemblea.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro o file, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



ART.19

Il Consiglio, su mandato dell’assemblea, cura la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.







ART.20

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari associativi. Al Presidente spetta la firma degli atti associativi che impegnino l’associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea.

Il/i vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e ne assumono tutte le funzioni svolgendo inoltre le mansioni per le quali sia stato espressamente delegato.



ART.21

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla maggioranza qualificata degli associati, due terzi, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, a favore di altre organizzazioni operanti in identico od analogo settore.

ART.22

Tutte le eventuali controversie che insorgessero tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.



ART.23

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



La Presidente Il Segretario
Gabriella Paoletti Ermanno Bassini

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie